Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely reiterative and factually unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hu Cailian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning violated criminal procedure codes regarding evidence renewal and subjective intent, but the court found these arguments to be mere repetitions of facts already addressed. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit because it failed to provide new legal grounds beyond the contested decision's existing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates factual arguments without raising new legal issues or demonstrating a violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU CAILIAN nato a ZHEJIANG( CINA) il 22/05/1967 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 171. R.G. 27581 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di HU CAILIAN; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. (per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla prova della falsità dei materiali e per carenza dell'elemento soggettivo dei reati), è meramente reiterativo, fondato su argomenti schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di completezza dell'istruttoria in ordine all'accertamento della contraffazione e alla piena consapevolezza dell'imputata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., riproduce censure già puntualmente e argomentatamente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che sottolinea l'insufficienza della mera incensuratezza e la già avvenuta considerazione per l'applicazione dell'attenuante speciale del numero non rilevante dei beni, a fronte della mancata emergenza di ulteriori circostanze significative); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Co