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Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maycol Minguzzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a review of the criminal liability judgment based on alleged motivational defects and legal violations. The court rejected this because the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, failing to identify the precise grounds for the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal motivational defect criminal liability review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MAYCOL nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 159. R.G. 27362 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maycol Minguzzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consiglie