Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fouad Guassas inadmissible due to a complete lack of specificity required by law. The appellant challenged the acquittal and the legal qualification of the alleged facts but failed to provide the detailed legal arguments and specific references to the lower court's reasoning mandated by the statute. Consequently, the court ruled that without these precise grounds, the appellate judge cannot exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it lacks the requisite specificity of legal grounds and fails to cite the relevant portions of the contested decision, thereby preventing the appellate court from identifying the issues for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASSAS FOUAD nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fouad Guassas; considerato che il ricorso, con il quale sii censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. pi-oc. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto contestato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2023.