Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5698/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the ground of omission was not raised in the appellate court, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise the ground of omitted motivation during the appellate proceedings. The appellant argued that the lower court violated the law by omitting a specific statutory provision, but this issue was not previously devolved to the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected as the matter was not properly raised in the first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 648, comma 2, cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds relied upon were not raised before the appellate court, except for matters of office or those impossible to raise earlier.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted motivation cassation inadmissibility procedural exhaustion devolution of issues appellate omission disdetta in tempo inopportuno incapacità lavorativa attestata ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
- non era stato proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Amato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa, nonché violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma secondo (ora quarto) cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/06/1981 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Amato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa, nonché violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma secondo (ora quarto) cod. pen. - non era stato proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rileva bili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre