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Ordinanza — n. 5695/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise subjective element as an appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Vanella inadmissible. The first ground was rejected for lacking specificity and attempting to re-evaluate evidence outside the scope of the current review, while the second ground regarding the subjective element of the crime was inadmissible because it was not properly raised as an appeal reason. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds for review or if a substantive issue, such as the subjective element of a crime, was not properly deduced as a ground of appeal in the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity subjective element appeal grounds Court of Cassation procedural defect fine fund violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46419 del 18/139/2019, Failla, Rv. 277334
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANELLA PAOLO nato a GRAMMICHELE il 02/02/1.955 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Vanella; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa del bene ricettato, è privo dei requisiti di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 46419 del 18/139/2019, Failla, Rv. 277334;

Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotl:a come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta ch questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5