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Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order as new fatherhood arguments are inadmissible re-reading of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ben Mabrouk Moaz inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the probation judge ignored his recent fatherhood and linked his unemployment solely to immigration permit difficulties. The court rejected this, stating the lower court adequately considered his criminal history, lack of income, and the appellant's request to reschedule the hearing to address the permit issue.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal court cannot re-evaluate facts or offer alternative readings of evidence already considered by the probation judge, rendering arguments based on new positive circumstances inadmissible if not raised during the original proceedings.

Parole chiave

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probation appeal inadmissible appeal fatherhood consideration immigration permit court costs award riesame dell'asilo misura sostitutiva della detenzione assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Ben Mabrouk Moaz; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione dei reati per i quali è già stata pronunciata sentenza di condanna definitiva e per quelli il cui processo è pendente in appello, con due sentenze di condanna ad anni uno e mesi quattro ciascuno, ciò anche considerata l'assenza di attività lavorativa e, pertanto, l'assenza di redditi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend