Cassation appeals against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to non-qualifying grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea bargain sentencing decision inadmissible. The appellants argued for dismissal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that post-2017 law restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Since the cited Article 129 grounds do not qualify under the new procedural rules, the court dismissed the appeals without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds not listed in Article 448, such as those under Article 129, which do not qualify for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 PREVETE ALFREDO nato a NAPOLI il 25/06/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato ayyis6-alle parti; udità la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:SARIA BRUNO; I Motivi della decisione Gli imputati Di Lorenzo Antonio e Prevete Alfredo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato.
A motivi di ricorso lamentano quanto segue. Di Lorenzo Antonio si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Prevete Alfredo, personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato, quanto alla posizione di Prevete Alfredo, che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di Di Lorenzo Antonio, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, pertanto, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con procedura "de plano". Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle !.spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Co