Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing as grounds do not meet statutory admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Leoncavallo Nicola and El Faqir Ahmed inadmissible de plano. The appellants argued for a different legal qualification of the facts, but the court held that grievances regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent were not valid grounds for cassation in this context. Consequently, the appeals were rejected without a merits review, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against appellate sentencing are admissible only for specific grounds such as the formation of the party's will or the prosecutor's consent, excluding grievances regarding waived conditions or sentencing determination flaws not amounting to sanction illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO NICOLA nato a ROMA il 01/11/1968 EL FAQIR AHMED nato il 26/05/1981 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato aIso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Leoncavallo Nicola ed El Factir Ahmed, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dagli imputati; rilevato che il comune difensore si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr s