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Ordinanza — n. 5269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the challenged order was interlocutory and lacked decisive content for direct review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an interlocutory order by the Rome Preliminary Investigating Judge regarding the transmission of a revoked sentence substitution decision. The court ruled that such orders lack decisive content and cannot be directly reviewed via cassation under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Interlocutory orders lacking decisive content are not susceptible of direct cassation review and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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interlocutory order decisive content cassation inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/08/1979 avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA/dato avviso alle par—til udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; kr.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Calafiore ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; rilevato, in via preliminare, che va respinta la richiesta di rinvio svolta dalla difesa con comunicazione a mezzo pec pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 18 dicembre 2023, giustificata dal mancato ricevimento della comunicazione della trattazione del ricorso, posto che - trattandosi di procedimento de plano - nessuna comunicazione era dovuta alle parti; rilevato che oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero e all'Uepe di altro provvedimento con il quale era stata revocata la sostituzione della pena, essendo la stessa stata rideterminata in misura superiore a quella indicata nell'originario provvedimento, ciò a ragione dell'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati; rilevato che tale il provvedimento censurato ha natura interlocutoria ed è privo di contenuto decisorio e, conseguentemente, dell'attitudine e, come tale, non è suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 IFConsigliere estensore Il