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Ordinanza — n. 5257/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against semi-liberty denial, upholding tribunal's discretionary assessment of recidivism and gradual benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim that the lower tribunal ignored positive rehabilitation efforts. The prisoner argued the court failed to value his participation in treatment and job search, while the tribunal emphasized persistent critical revision issues. The supreme court affirmed the surveillance judge's discretionary power to balance reintegration potential against residual danger, ruling the denial consistent with established principles of gradual benefit progression.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: The granting of alternative measures to detention is subject to the surveillance judge's discretionary evaluation of the convict's merit and suitability for social reintegration, requiring a prudent balance of all case aspects without being bound by external reports.

Parole chiave

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semi-liberty denial surveillance judge discretion gradual benefits principle rehabilitation assessment inadmissible appeal residual danger penitentiary treatment pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.s.
Art. 177 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv.
Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara
264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA GIOVANNI nato a CASTELLO DI CISTERNA il 01/02/1953 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giovanni Rega, detenuto in espiazione di pena, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la sua istanza di ammissione alla semilibertà e deduce - con un unico motivo - rispettivamente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della misura alternativa della semilibertà; considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta che l'ordinanza avrebbe trascurato di valorizzare la partecipazione al trattamento e l'avvenuta ricerca di un'attività lavorativa, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione alla invocata misura alternativa che non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale, ma postula l'avvio del processo di rieducazione, mentre il Giudice specializzato avrebbe erroneamente dedotto l'assenza di revisione critica da elementi immotivatamente enfatizzati in senso sfavorevole al condannato; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la rneritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parannetrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che nell'alveo di tali principi si è mosso il Tribunale di sorveglianza che ha espressamente preso in esame tutte le informazioni a disposizione e ne ha fatto discendere - con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede - un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura e che sia necessario valutare gli esiti dei mirati percorsi psicologici e preventivamente sperimentare più graduali benefici penitenziari; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso