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Ordinanza — n. 4685/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and lack of concrete legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Marsala and Ragaccio inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged aggravated theft charges, but the court rejected their arguments as either factually contradicted by the lower court, legally irrelevant, or too generic to merit review. Consequently, the original conviction for aggravated theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals must be specific and grounded in concrete legal errors; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds aggravated theft charges penal discretion review court costs and fines rapina imputazione di furto confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
3); - intrinsecamente generico nella parte sull'art. 62, n.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marsala Alessandro e Ragaccio Salvatore ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di 250 kg di cavi di rame di proprietà della RFI provenienti dallo scalo merci di una stazione ferroviaria (furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quindi procedibile di ufficio);

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che — facendo riferimento alla erronea qualificazione del fatto in realtà contesta la configurabilità delle due aggravanti in contestazione— è inammissibile, in quanto: - l'asserita mancanza di violenza sulle cose, viene affermata sulla scorta di una ricostruzione del fatto valutata e smentita dal giudice di merito; - l'insussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. si fonda su argomento non pertinente perché riferito alla esposizione a pubblica fede, mentre l'aggravante contestata e riconosciuta concerne cose destinate a pubblico servizio;

Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pagg. 2 e 3); Considerato che il terzo motivo, è: - manifestamente infondato nelle parti in cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3); - intrinsecamente generico nella parte sull'art. 62, n. 4, cod. pen., poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, giustificherebbero il riconoscimento della attenuante;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.