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Sentenza — n. 4680/2024 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against acquittal due to defendant's death, extinguishing the criminal offense entirely.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance acquittal without remand because the defendant died after the appeal was filed. The defense argued for a review of the merits, but the court held that the criminal offense is extinguished by death under Articles 150 of the Penal Code and 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the procedural relationship ended, making any substantive judgment on guilt impossible.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 129, comma 2, c.p.p.: Upon the death of the accused after the filing of an appeal, the criminal offense is extinguished, necessitating the annulment of the contested judgment without remand.

Parole chiave

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extinction of offense death of accused annulment without remand criminal procedure extinguishment of crime dichiarazione mendace dichiarazione di scomparsa ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 150 c.p.
Art. 129, comma 2, c.p.p.
con i quali ha rispettivamente denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del merito ex art. 129, comma 2, cod.
art. 483 cod. pen
Con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, all'esito del giudizio di secondo grado e in riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Micci per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
artt. 150 cod. pen
Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato in contestaziorie (artt. 150 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti
pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICCI SALVATORE nato a CATANIA il 19/09/1951 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRETTO 1. Con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, all'esito del giudizio di secondo grado e in riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Micci per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). con i quali ha rispettivamente denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

3. L'imputato risulta deceduto il 31 dicembre 2023 (cfr. certificato rilasciato dal Comune di Catania in data 2 gennaio 2024, trasmesso dal difensore). Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato in contestaziorie (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il