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Ordinanza — n. 4392/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification proof and new grounds not connected to original appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4392/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for lack of proper notification and new defenses, but the Court found the notification proof sufficient as it occurred at the appointed lawyer's address. Furthermore, new arguments raised in a separate memorandum were rejected because they lacked a functional connection to the original appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals are inadmissible if notification is unproven or if new grounds lack a functional connection to the original appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack notification proof new grounds connection functional connection requirement court costs award doppia punibilità principio del ne bis in idem reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
262343 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M1.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01
Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMOSHI AHMAD GODA AHMAD nato il 15/07/1971 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmad Goda Ahnnad Almoshi avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la mancata notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato, è manifestamente infondato, risultando dagli atti che l'unica elezione di domicilio Effettuata era quella presso il difensore di fiducia (cfr. verbale di convalida dell'arresto), ove è avvenuta la notifica del menzionato decreto, e non essendovi prova, quindi, del diverso domicilio eletto, indicato in ricorso; rilevato che il motivo concernente il giudizio di responsabilità per il reato ascritto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr.: pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che le censure formulate nella memoria depositata in ordine all'affermazione della responsabilità sono reiterative di quelle proposte nel ricorso e per esse vale quanto sopra rilevato; considerato, inoltre, che le deduzioni sulla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, contenute nella memoria depositata, non possono essere esaminate perché proposte solo nell'anzidetta memoria e non connesse con i motivi del ricorso, dovendosi ribadire che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr.

Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.