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Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already rejected first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the lack of renewed investigative proceedings and the failure to prove drug possession, alongside a criticism of the legal qualification under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/90. The court ruled that these criticisms were unfounded since the first-instance judgment correctly assessed the criminal conduct based on the available evidence and circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely repetitive of profiles of criticism already adequately examined and rejected by the judge of the merits.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissibility drug trafficking qualification Article 73 DPR 309/90 investigative renewal failure Cassation procedural review imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186 del 2000
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD UBAID nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ubaid Ahmad avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura - in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria e al difetto di prova sulla riconducibilità della sostanza stupefacente al ricorrente - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che la censura sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata, dovendosi reputare corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis