Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of already decided arguments on sentencing and fact qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Starace inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the sentencing determination and the legal qualification of facts under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/90, but the court found these points insufficiently distinct from prior rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely reproductive of profiles of criticism already adequately examined and rejected by the judge of the merits with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STARACE ROSARIO nato a FOGGIA il 07/12/1980 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BAR[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Starace avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti (concernenti la determinazione della pena e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che la qualificazione giuridica della condotta criminosa deve reputarsi corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i