Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the grounds generic and merely repetitive of issues already decided by the appellate court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation court rejects appeals based on generic complaints or requests to re-evaluate evidence when the merits have already been adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDO ROSARIO nato a TORRE DEL GRECO il 06/10/1974 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Ramondo avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il