Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits rather than statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Dainotto's appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the factual findings and evidence assessment of the lower court. Dainotto argued the trial judge inadequately assessed the proof, but the court ruled this constitutes a matter of substantive judgment rather than a procedural defect. Consequently, the appeal was rejected as it did not fit the specific types of motivation flaws allowed under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Appeals challenging the adequacy of the trial judge's evaluation of evidence are inadmissible as they concern the merits of the case rather than statutory grounds for annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTO GIUSEPPE nato a LICATA il 25/02/1999 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Dainotto Giuseppe, con cui apparentemente si deducono i vizi della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura.
In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Il ricorso è inammissibile anche perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennai