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Ordinanza — n. 4176/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal filed personally by defendant after new law requires lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant Pasquale Cirillo. The new law of June 23, 2017, mandates that appeals must be signed exclusively by a registered lawyer. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals filed personally by the defendant are inadmissible when the law requires signature by a registered lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing lawyer signature requirement Corte di Cassazione procedural costs criminal procedure code legal representation integrazione autonoma

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/03/1994 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avvi-S-o alle part udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Pasquale Cirillo in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024.