Italian court dismisses appeal for non-specific grounds and failure to substantiate legal violations against a procedural law breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Lo Coco Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of substantive law regarding the rejection of a controlled liberty sanction, but the court found the grounds non-specific and generic. The decision rests on the failure to concretely contrast the appellant's legal arguments with the specific reasoning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) and comma 3, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic legal grounds without a concrete confrontation with the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO NICOLA nato a PALERMO il 19/04/1997 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME:RARO; Il ricorso di Lo Coco Nicola è inammissibille ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, con riferimento ad una norma processuale quale l'art. 546 cod. proc. pen. Il ricorso, laddove deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche, fondate sulle sole ragioni di diritto, senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non concretamente sottoposta a critica.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 202