Italian court dismisses appeal as repetitive and unfounded, rejecting comparison between specific mitigating and privileged aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Leonardo Vigneri's appeal inadmissible, ruling it was merely repetitive and manifestly unfounded. Vigneri argued for a contradiction between the concrete recognition of a specific mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code and the application of a privileged aggravating circumstance. The court rejected this by noting that specific mitigating factors and the abstract structure of privileged aggravating circumstances are fundamentally different and cannot be compared.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 c.p.; An appeal claiming a contradiction between the concrete application of a specific mitigating circumstance and the structure of a privileged aggravating circumstance is inadmissible as the two are structurally distinct and not comparable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNERI LEONARDO nato a SAN CATALDO il 19/01/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Leonardo Vigneri; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcuna contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il coTigliere st. Francesco Flor t Il Presidente Piero Messi i D' osti