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Ordinanza — n. 2197/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for insufficient motivation regarding punitive treatment under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Pastore inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the single ground of appeal, contesting the motivation regarding punitive treatment under Article 62 bis of the Penal Code, was supported by sufficient and logical reasoning. Consequently, the lower court's decision was upheld because the defense arguments were adequately examined and the motivation was not flawed.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in motivation regarding punitive treatment is based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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Article 62 bis Penal Code punitive treatment inadmissible appeal sufficient motivation Corte di Cassazione court costs criminal procedure motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Pastore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Pastore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE SALVATORE nato a TORCHIAROLO il 23/08/1957 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Pastore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere E