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Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carriello Sandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability, but the court found his arguments merely repeated those already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already examined and rejected in the appellate judgment, or if it attempts to re-evaluate factual findings or test the logical coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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procedural preclusion repetition of grounds Court of Cassation appellate review inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIELLO SANDRO nato a MILANO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carriello Sandro, Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si rinvia alle pagine 4 e 5, per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca della dichiarazione della persona offesa, e alle pagine 7, 8, 9 per quanto attiene ai riscontri estrinseci); che il motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te