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Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-compliant with procedural requirements for specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Bhuiyan Mohi Uddin inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for an error in the application of Article 533 of the Code of Criminal Procedure regarding the declaration of responsibility, but the court found the complaint generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 581, paragraph 1, letter c), as it did not identify the specific elements underlying the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements on which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint procedural requirements declaration of responsibility Cassazione Roma motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHUIYAN MOHI UDDIN nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bhuiyan Mohi Uddin, Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'erronea interpretazione e applicazione dell'art.533 cod. proc. pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il President