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Ordinanza — n. 2176/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Ferretti inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground regarding prescription was rejected because the appeal was filed after the final judgment, making the issue precluded by established case law. The remaining grounds were dismissed for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as they were too generic and did not identify specific legal errors or factual distortions.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 16 c.p.p.: An appeal filed after the final judgment is inadmissible regarding prescription, and grievances must be specific with precise legal and factual indications to avoid dismissal.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription timing specificity requirement Article 581 c.p.p. final judgment effect inosservanza del termine perentorio intervenuta prescrizione durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 16 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARIO, nato a Genova il 30/01/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Ferretti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché l'omessa valutazione dell'intervenuta abolitio criminis, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto a sostegno delle censure, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; osservato che anche le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il