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Ordinanza — n. 1701/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and sentencing arguments in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise specific arguments regarding recidivism and sentencing in the act of appeal. The lower court had already addressed these issues, noting the habitual nature of the applicant's interactions with convicted individuals and the relevance of prior similar offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be filed within the prescribed time limits and contain all necessary grounds; arguments not raised in the act of appeal are deemed inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure raise grounds recidivism sentencing act of appeal court costs fine ripetute violazioni del diritto degli stranieri guida recidiva in stato di ebbrezza reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 10694/2026 — snpen
Italian Court dismisses appeal against conviction for habitual association with prejudicial persons as inadmissible.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 10210/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal regarding habitual association with convicted persons under anti-mafia law.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Ordinanza — n. 6655/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment cause was wrongly omitted due to offense severity and recidivism.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SUSA FABIO nato a CORLEONE il 01/08/1975 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misura di prevenzione ed a non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, ha violato, in più occasioni, tali prescrizioni; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, La Susa svolge contestazioni di tangibile genericità in ordine all'abitualità della frequentazione con diversi pregiudicati, profilo che la Corte di appello ha compiutamente analizzato e risolto sull'ineccepibile rilievo che «gli incontri documentati di la Susa con soggetti pregiudicati risultano avvenuti in numerose occasioni (dieci episodi), anche più volte al giorno, e, quindi, attestano una abitualità nella frequentazione e una ripetitività che dà conto di un modus comportamentale idoneo a ledere il bene giuridico protetto»; che la Corte di appello ha, del pari, offerto congrua risposta all'ulteriore obiezione difensiva, afferente alla consapevolezza, in capo all'imputato, dei pregiudizi gravati sulle persone con le quali egli si è intrattenuto, rilevando che i nominativi di due di loro sono riportati, quale destinatari, nel decreto di applicazione della misura di prevenzione notificato a La Susa il quale, pertanto, non può legittimamente invocare, a suo favore, l'ignoranza della condizione soggettiva di coloro con i quali, in violazione del previsto divieto, si è associato; che il ricorrente articola, poscia, doglianze inammissibili perché non proposte con l'atto di appello (quella relativa alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) ovvero manifestamente infondate, quali quelle afferenti all'applicazione della recidiva ed all'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; che la Corte di appello ha, invero, debitamente affrontato tali aspetti, evidenziando, da un canto, la relazione qualificata tra le precedenti condanne — inflitte per comportamenti analoghi a quello in contestazione e non troppo remoti — e la condotta più recente, spia di indifferenza alla sanzione e di accresciuta capacità a delinquere, e condividendo, dall'altro, in termini non sindacabili dal giudice di legittimità, le valutazioni operate dal primo giudice in ordine alla comparazione tra la recidiva e le generiche, concesse per il positivo contegno processuale, nonché alla concreta commisurazione della pena, fissata, nella componente base, nel minimo edittale ed aumentata nella modesta misura di tre mesi di reclusione per la continuazione interna;che pertinente, a quest'ultimo riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass