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Ordinanza — n. 1658/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug quantity aggravating circumstance due to insufficient evidence of cultivation intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the defendant possessed a significant quantity of cannabis. The appellant argued the low percentage of active principle should mitigate the charge, but the court noted the total active substance exceeded two kilograms and was sold via e-commerce to an indeterminate number of users. Consequently, the court ruled that the conduct could not be classified as illicit cultivation of light cannabis or for permitted purposes, maintaining the conviction based on the substantial quantity and commercial nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 80 d.P.R. 309/1990; Art. 2 L. 242/2016: The possession of a large quantity of cannabis, even with low active principle percentages, constitutes an aggravating circumstance when the substance is sold commercially via e-commerce, precluding a classification as illicit cultivation of light cannabis.

Parole chiave

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drug quantity aggravating cannabis light cultivation e-commerce sales active principle percentage Cassation inadmissibility consumo di canapa traffico di canapa reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80 d.P.R. 309/1990
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
Art. 2 L. 242/2016
art. 80 d.P.R. 309/90
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESINA GIUSEPPE nato a NUORO il 29/01/1986 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90. Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. A fronte del motivo di appello, che deduceva la scarsa percentuale di principio attivo estratto, la Corte di appello ha puntualmente sottolineato che la condotta di Mesina, sorpreso nella materiale detenzione di circa una tonnellata di marijuana costituita da foglie, inflorescenze, polvere vegetale ed alcuni panetti ( 72,5 kg. con percentuale di THC tra 2,03% e 12,35%, con principio attivo pari a 3,63138 chilogrammi; 29,04761 chili di marijuana con percentuale di THC compresa tra lo 0,6% e l'183%, con principio attivo pari a 400,78 grammi), non poteva essere ricondotta alla coltivazione illecita di cannabis light, o, comunque, destinata ad uno degli scopi consentiti e tassativamente elencati dall'art. 2 della I. 242/2016.

Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente precisato che, a fronte di un ammontare complessivo di principio attivo pari a 3,684 chilogrammi - e dunque ben al di sopra della soglia dei due chilogrammi - per un totale di 161.287 dosi medie singole trattabili, nonché delle modalità di commercializzazione della sostanza - venduta attraverso un sito di e-commerce e, dunque, acquisibile da un numero indeterminato di utenti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dell'ingente quantità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb