Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal grounds and prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic to meet legal requirements. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to specify legal or factual reasons, having omitted them in the lower court appeal. The court rejected the claim as procedurally barred and noted the appellant had already received three prior convictions for similar offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are formulated in a wholly generic manner, failing to explicitly state the legal or factual reasons supporting the criticism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARRA VINCENZO nato a ANDRIA il 27/04/1990 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserita violazione di legge e al vizio di motivazione in materia di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura, la quale, peraltro, non è stata formulata nemmeno nei motivi di appello.
Si evidenzia, in ogni caso che il riconoscimento della causa di non punibilità era astrattamente possibile anche anteriormente alla riforma Cartabia e che, nel caso specifico, Sgarra ha già subito tre condanne per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci