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Ordinanza — n. 1595/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for illegal entry, citing lack of jurisdiction and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Christian Madeo for illegal entry. The appellant argued for a retrial based on alleged legal errors and insufficient reasoning regarding the sentence. The court rejected these claims, stating that challenges to factual findings and discretionary sentencing measures fall outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against criminal judgments regarding the assessment of facts or the exercise of judicial discretion in sentencing are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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illegal entry criminal appeal judicial discretion sentencing review Supreme Court jurisdiction inadmissible appeal penal code inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Christian Madeo, in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 2, d.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CHRISTIAN nato a COSENZA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Christian Madeo, in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi due di arresto concesse le circostanze attenuanti generiche, disponendo che, a pena espiata, il contravventore sia tradotto nel luogo di rimpatrio. Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura in fatto e, comunque, inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sofficiente e non illogica motivazione, con adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. penultima pagina della sentenza di secondo grado).

Considerato, altresì, che la censura investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen. , dandone conto con ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, posto che l'entità della pena e la misura della stessa derivata all'esito della diminuzione per la concessione delle circostanze attenuanti, fonda su giustificazioni sufficientemente articolate in quanto operano richiamo alle modalità del fatto e alla pericolosità dell'agente con pena di entità già moderata per effetto della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (nel senso che la misura della diminuzione della pena, per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate, costituisce oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento :

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

c) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estenso