Italian Court dismisses appeal on fraud bankruptcy conviction, citing judicial discretion on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and challenged the reasoning regarding accessory penalties, but the court found these to be mere complaints about factual evaluation rather than legal errors. The court upheld the lower court's discretion in sentencing based on the gravity of the fraudulent bankruptcy conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance, which exercises this power in accordance with the principles set forth in the relevant articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIULIOMARIA TONINO nato a VELLETRI il 18/02/1968 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che il ricorrente Tonino Di Giuliomaria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 2 febbraio 2023 ha riformato parzialmente la pronunzia del Tribunale di Padova in punto di pene accessorie, confermando la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. rilevato che in data 21 novembre 2023 il difensore avv.
Alberto Di Mauro ha fatto pervenire motivi aggiunti. -Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione in merito alle censure proposte con l'atto di appello è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad una rivalutazione di merito non consentita in questa sede delle argomentazioni immuni da vizi logici della sentenza impugnata. -Considerato il secondo motivo e il terzo con cui il ricorrente denuncia la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena, è manifestamente infondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata avuto riguardo alla complessità e alla gravità della condotta tenuta). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il nsigliere e