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Ordinanza — n. 1368/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty reduction as inadmissible due to waived grounds and lack of statutory basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Mauro Abbascià's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a penalty reduction sentence for a specific recidivism offense, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the sanction. The court ruled that such appeals are only admissible when they address specific grounds like the defendant's intent to accept a settlement agreement or the prosecutor's consent, excluding complaints about waived acquittal conditions or penalty determination flaws.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.: Appeals against penalty reduction sentences are inadmissible if they concern waived grounds or defects in penalty determination not constituting illegal sanctions, limiting review to specific statutory grounds regarding settlement intent and prosecutorial consent.

Parole chiave

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penalty reduction appeal inadmissible grounds waived acquittal conditions specific recidivism procedural exhaustion responsabilità penale abuso di alcol accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBASCIA' MAURO nato a CATANIA il 20/07/2000 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Abbascià Mauro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n„309 commesso in Catania il 9 maggio 2022 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che l'esponente lamenta omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'arti, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018„ Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901). considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis