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Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-appealable plea bargain sentencing errors lacking manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a plea bargain sentencing decision on grounds not permitted by law. The appellant argued for a different factual qualification and lack of non-prosecution causes, but these arguments were deemed non-derivable under specific procedural rules. The court ruled that only manifest errors in plea agreements regarding the transformation into agreements on crimes allow for cassation appeals, excluding mere differences in legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible unless they allege a manifest error transforming the agreement into one on crimes, excluding mere disputes over factual qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-derivable grounds manifest error standard sentencing qualification inadmissible appeal reati qualificati contro gli stupefacenti rinuncia alla motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
9 ottobre 1990, n.309 (in Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Nibionno tra il 2014 e il maggio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Stup.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73, comma 5, T.U. Stup.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHABE OMAR nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELINENARE di LECCOrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Achabe Omar ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Nibionno tra il 2014 e il maggio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.

Stup.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); con particolare riguardo alla qualificazione del fatto, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è infatti limitata ai casi di errore manifesto (non ricorrente nel caso di specie), ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti, come nel caso in esame, margini di ophabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301;

Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 20