Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of first and second instance court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Fallea inadmissible. The appellant challenged the lower courts' conviction for drug-related offenses, arguing for a different qualification of facts and the exclusion of an aggravating circumstance. The court rejected these claims because they merely reiterated previous complaints without providing a necessary critical analysis of the detailed reasoning found in the first and second instance judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: Appeals must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning; mere repetition of complaints without engaging with the specific arguments presented in the contested decisions renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA GIUSEPPE nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fallea Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di Sciacca, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
Stup. e omessa esclusione dell'aggravante ex art.73, comma 6, T.U. Stup.) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.14 della sentenza di primo grado e alle pagg.32-33 della sentenza di appello con riguardo alla fattispecie tipica e con la complessa e analitica motivazione offerta alle pagg.13-35 con riguardo alla circostanza aggravante, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C sten