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Ordinanza — n. 1356/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of first and second instance court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Fallea inadmissible. The appellant challenged the lower courts' conviction for drug-related offenses, arguing for a different qualification of facts and the exclusion of an aggravating circumstance. The court rejected these claims because they merely reiterated previous complaints without providing a necessary critical analysis of the detailed reasoning found in the first and second instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: Appeals must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning; mere repetition of complaints without engaging with the specific arguments presented in the contested decisions renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis reiteration of complaints drug trafficking conviction aggravating circumstance exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 608 c.p.p.
Art. 73, comma 5, T.U. Stup.
Art. 73, comma 6, T.U. Stup.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Stup.) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA GIUSEPPE nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fallea Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di Sciacca, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.

Stup. e omessa esclusione dell'aggravante ex art.73, comma 6, T.U. Stup.) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.14 della sentenza di primo grado e alle pagg.32-33 della sentenza di appello con riguardo alla fattispecie tipica e con la complessa e analitica motivazione offerta alle pagg.13-35 con riguardo alla circostanza aggravante, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C sten