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Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against sentencing agreement due to non-justiciable lack of reasoning on non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the arguments regarding the absence of non-punishability grounds were not deducible under specific procedural rules. The appellant challenged a sentencing agreement based on a lack of reasoning in the lower court's decision, but the Court found these issues could not be raised at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements based on non-punishability grounds are inadmissible if not deducible under the specified procedural provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing agreement non-punishability grounds procedural deduction Cassation Court motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
9 ottobre 1990, n.309 (in Brivio, Garlate, Olginate, Villa d'Adda, Calusco d'Adda tra il 2015 e marzo 2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDRISSA AZZEDINE nato il 28/10/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOsiW7ravvM-3.---D T udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Boudrissa Azzedine ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Brivio, Garlate, Olginate, Villa d'Adda, Calusco d'Adda tra il 2015 e marzo 2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 202