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Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant waived appeal rights via settlement agreement, precluding further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had previously waived their right to appeal through a settlement agreement. The defendant argued for a review of the lower court's sentencing, but the opposing party contended that the settlement precluded any further litigation on the merits. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects on the entire procedural history, barring any subsequent challenges to the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; When a defendant waives appeal rights via a settlement agreement, this waiver precludes the entire procedural history, including cassation review, thereby barring any subsequent challenges to the judgment.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement preclusion cassation inadmissibility procedural preclusive effects sentencing review barred sanzione sostitutiva commutazione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/L973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminati le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità.

Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relato Il Prel