Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already reviewed and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Clemente inadmissible. The court found that the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GAETANO nato a RIBERA il 03/07/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 53
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gaetano Clemente; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 3 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e pagg. 3 e 4 in cui viene ridotta la pena applicata in primo grado dandosi peraltro atto della «personalità particolarmente negativa» dell'imputato già condannato per diversi gravi reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20