Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding drug possession evidence attribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to substantiate factual grievances under Articles 192 and 530 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued doubt over his ownership of the drugs found in his room, but the court noted this was a generic complaint lacking legal basis in the finality of the trial phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, Art. 530 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; mere expressions of dissatisfaction with factual findings or lack of motivation in the lower court's reasoning do not constitute admissible grounds for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE FRANCESCO nato a COLLEFERRO il 05/02/1982 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Francesco Torre, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. sul rilievo che sarebbe dubbia l'appartenenza all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nella stanza dal medesimo occupata;
Considerato che si tratta di motivo generico con cui ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale argomentato, con non illogica motivazione con cui il ricorrente non si confronta, le ragioni che inducevano ad attribuire all'imputato lo stupefacente, avendo il medesimo cercato di occultarlo allorquando fu sorpreso dalle forze dell'ordine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2023.