Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural violation of appeal requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rocco Casamassina inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellant argued against the lower court's rejection of his appeal based on insufficient specificity of grievances, but the court found he merely repeated inadmissible arguments without engaging with the original decision's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specifically addressed to the reasons given by the lower court or if the appeal fails to comply with statutory requirements for specificity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA ROCCO nato a GRUMO APPULA il 24/07/1978 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Rocco Casamassina è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 12 aprile 2016 per difetto di specificità dei motivi di gravame; Considerato che con le sue doglianze il ricorrente con si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostanzialmente a riproporre in modo inammissibile i motivi di appello; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.