Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to phone misuse violating probation terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The lower court revoked the semi-liberty because the appellant used his cell phone to send messages, violating probation conditions and demonstrating an inability to manage the benefit responsibly. Although the appellant claimed a lack of reasoning in the decision, the court found the lower court's logic coherent and consistent with the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against the revocation of semi-liberty is inadmissible when the lower court's decision is based on a coherent and non-manifestly illogical assessment of the appellant's violation of probation conditions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha revocato la semilibertà concessa a Greco Stevees Storys poiché il condannato aveva fatto uso del telefono cellulare inviando messaggi, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa e dimostrando la incapacità a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Genova, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.