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Ordinanza — n. 554/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to phone misuse violating probation terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The lower court revoked the semi-liberty because the appellant used his cell phone to send messages, violating probation conditions and demonstrating an inability to manage the benefit responsibly. Although the appellant claimed a lack of reasoning in the decision, the court found the lower court's logic coherent and consistent with the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against the revocation of semi-liberty is inadmissible when the lower court's decision is based on a coherent and non-manifestly illogical assessment of the appellant's violation of probation conditions.

Parole chiave

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semi-liberty revocation probation violation cell phone misuse inadmissible appeal Cassation procedure legal fees award responsible management uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha revocato la semilibertà concessa a Greco Stevees Storys poiché il condannato aveva fatto uso del telefono cellulare inviando messaggi, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa e dimostrando la incapacità a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Genova, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.