Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as first-instance fact-finding and sentencing are unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of acquittal and generic mitigating circumstances. The defense argued for a retrial based on factual errors and insufficient reasoning, but the court found the lower court's fact-finding and sentencing decisions unreviewable in cassation. Consequently, the appeal was dismissed because the first-instance judgment was supported by adequate reasoning and fell within the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and sentencing are inadmissible if supported by adequate reasoning, as these determinations are reserved to the judge of the merits and are unreviewable in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal unreviewable fact-finding sentencing discretion adequate reasoning cognizione del giudice di merito alibi prove acquisite tramite sorveglianza prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE PAOLO nato a PALERMO il 27/06/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Giacalone Paolo a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili dl valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalla considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, dalla suddivisione in dosi e dalle modalità di occultamento.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi idonei al riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460, così massimata:"La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio").

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere este