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Ordinanza — n. 535/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denial of general mitigation based on criminal record and personality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violation of law regarding the denial of general mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated by the defendant's negative personality and prior criminal record, which implicitly justify denying mitigation without needing to address every specific defense argument.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The court need not evaluate every single defense argument when denying general mitigation, as a judgment on the defendant's negative personality based on prior records is sufficient to establish the lack of value required for such mitigation.

Parole chiave

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general mitigation denial negative personality assessment prior criminal record Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal sufficient motivation implicit judgment attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 1 e 2, lett. c) cod. strada
ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826
Considerato che la giustificazione offerta soddisfa i requisiti motivazionali imposti (cfr., ex nnultis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU ZHANHONG nato a ZHEJIANG ZHEJIANG( CINA) il 10/02/1985 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Wu Zhanhong. ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.

c) cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha posto in rilievo, nel rigettare la richiesta, la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche di analoga natura e la gravità del fatto. Considerato che la giustificazione offerta soddisfa i requisiti motivazionali imposti (cfr., ex nnultis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr