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Ordinanza — n. 301/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof of resistance and inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cuturi Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because confidential statements were not used in the decision and lacked the required 'proof of resistance' analysis. The second and third grounds were dismissed as mere factual complaints and legally unfounded recidivism arguments, which fall outside the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for cassation alleging the inadmissibility of evidence must specifically demonstrate its impact on the 'proof of resistance'; otherwise, it is inadmissible for lack of specificity. Furthermore, appeals based solely on factual grievances or unsupported legal conclusions regarding recidivism are inadmissible.

Parole chiave

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proof of resistance inadmissible appeal cassation review recidivism assessment factual grievances rinuncia al dibattimento orale censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTURI ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/1987 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Cuturi Antonino è inammissibile perché le dichiarazioni confidenziali non risultano essere state utilizzate ai fini della decisione. In ogni caso, il motivo è aspecifico, in assenza della cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemenl:o a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01;

Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dì merito. Il motivo non si confronta neanche con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto elemento di prova i dimostrati contatti con gli acquirenti.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sussistenza della recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso