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Ordinanza — n. 255/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing impermissible criticisms of lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued the first instance judgment was illogical regarding insufficient sentencing and the denial of probation. The court rejected these claims, noting the lower court properly assessed the drug quantity and the appellant's precarious living conditions.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain impermissible criticisms of the reasoning of the court of first instance, particularly when the lower court has already adequately examined and dismissed the arguments with logically sound and legally unblemished motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility impermissible criticisms Court of Cassation review probation denial reasoning drug possession sentencing verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHIS OKOTOR GODSENT nato il 29/08/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

31)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Ehis Okotor Godsent avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha logicamente dato atto del fatto che la detenzione da parte dell'imputato dei ventidue involucri di stupefacente rinvenuti nel centro in cui egli abitava non poteva integrare un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, per via della non esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta e della realizzazione della condotta mentre l'imputato si trovava all'interno di una struttura di accoglienza, e quindi stante la non trascurabile pericolosità della condotta.

Ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerate le condizioni di vita precarie, la mancanza di un lavoro e l'assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Con e estensore I