Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction, upholding lower court's rejection of evidence validity arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower courts' conviction of the defendant for drunk driving. The appellant argued that the breathalyzer used for the test was improperly verified, but the court noted the device was homologated and revised four months prior to the incident. The court ruled that re-examining the technical evaluation of the instrument exceeds the appellate court's jurisdiction and requires a new factual assessment by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 cod. strada; Art. 616 c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate the technical validity of a breathalyzer if the device was properly homologated and revised, as such factual determinations belong exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRA' FRANCO nato a ALLEGHE il 24/05/1944 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
23)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 23 settembre 2021 nei confronti di Prà Franco per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2 lett.
b) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Santa Giustina il 26 novembre 2019. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso - e depositato anche memoria scritta - il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova. Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto che l'apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultava omologato e correttamente revisionato in data 14 giugno 2019 - circa quattro mesi prima dell'accertamento nei confronti dell'odierno imputato - e nella presente sede di legittimità non è possibile riesaminare tale valutazione, la quale presuppone una non consentita "rilettura" dei fatti di causa, di esclusiva competenza del giudice di merito.
Del resto, è pacifico che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato, in precedenza, verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01). Ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello specificato che dalla documentazione in atti emergeva sia l'omologazione che la revisione dell'apparecchio, e che non erano emersi elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell'apparecchio etilometrico.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d