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Ordinanza — n. 129/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Angelo Filippone inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations of procedural and substantive criminal law, but the court found his claims were merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new grounds and could not be examined on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530, 533 cod. proc. pen.; Art. 110, 629, 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments second instance rejection cassation review procedural violation concussione estorsione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192, 530, 533 cod. proc. pen.
Art. 110, 629, 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ANGELO, nato a Palermo il 07/02/1969 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Pallermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Filippone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023