Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ndiaye Serigne Mamadou inadmissible due to a manifestly unfounded claim of insufficient reasoning. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the court noted the lower court implicitly rejected them by adequately addressing the request for reduced sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; When a request for reduced sentencing is adequately reasoned and rejected, the implicit denial of generic mitigating circumstances renders an appeal claiming lack of reasoning on that point manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SERIGNE MAMADOU nato il 01/03/1980 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ndiaye Serigne Mamadou; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con liere estensore Il Presidente