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Sentenza — n. 47704/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after the three-day deadline expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed three days after the statutory deadline expired. The appellant, Christian Conti, argued that the lower court failed to consider his full payment of damages and residence in Italy under specific articles of the 2005 law. The court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of untimeliness rendered the appeal void regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 5-bis, legge n. 69 del 2005; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the three-day term is inadmissible de plano, and the court must not examine the merits of the arguments.

Parole chiave

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late appeal filing inadmissible de plano statutory deadline cassation procedure procedural defect restituzione del termine scaduto procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 5-bis, legge n. 69 del 2005
In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n.
Art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conti Christian nato in Francia il 04/04/1970 avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2024 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova, acquisito il consenso alla consegna da parte di Cristian Conti, ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto relativo alla esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta dal Tribunale di Madrid per il reato di truffa.

2. Christian Conti propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 69 del 2005. Si rileva, in particolare, che: il ricorrente ha integralmente versato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; il mandato di arresto è stato emesso prima dello spirare del termine di scadenza per tale versamento, termine la cui inosservanza avrebbe potuto determinare la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata; il ricorrente risiede in Italia; la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle circostanze indicate dal comma 2-bis dell'art. 18 legge n. 69 del 2005 con particolare riferimento alla maggiore idoneità dell'esecuzione della pena sul territorio italiano ai fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

3. In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n. 69 del 2005 (il ricorso, infatti, è stato presentato il 2 dicembre scorso mentre l'ordinanza impugnata è stata pronunciata e letta all'udienza del 25 novembre). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, I. n.69/2005. Così deciso il 30 dicembre 2024 Il Consigliere estens