Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42390/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely under standard rules, rejecting extended defense term for abbreviated trial. Appeal filed late despite special counsel presence. Court rejects transitory law application. Defense term not extended. Appeal declared inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it was filed late under standard procedural time limits. The appellant's defense argued that a transitory law should extend the appeal period by 15 days because the defendant was formally marked absent, even though he had granted special counsel authority. The court rejected this, ruling that the defendant is deemed present when special counsel is authorized, making the extended defense term inapplicable to appeals against abbreviated trial judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.: In appeals against judgments resulting from an abbreviated trial where the defendant granted special counsel authority, the defendant is deemed present, and the extended appeal period for absent defendants does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural time limits abbreviated trial judgment special counsel authority transitory law application appeal inadmissibility deemed presence defense term extension domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2 cod.
Art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
Ha rilevato la Corte territoriale che l'imputato, avendo conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio col rito abbreviato, doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., benché erroneamente dichiarato assente.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2 cod.
Art. 89, comma 3, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150
Il difensore di Corrado ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che all'imputato (la cui scelta del rito abbreviato risaliva al 24 settembre 2019), essendo stato dichiarato "assente" nel giudizio di primo grado, era applicabile, in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lds.
Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
285332), per il quale "in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comrna 1-quater, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali
Orbene, l'ordinanza impugnata ha consapevolmente e correttamente condiviso l'ormai conforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv.
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C.
285606; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., R.v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Corrado Angelo, nato il 30/07/1980 a Lecce avverso l'ordinanza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'appello proposto il 29 novembre 2023 da Angelo Corrado avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 28 febbraio 2023, depositata il 31 luglio 2023 e notificata in pari data al difensore e il 13 ottobre 2023 all'imputato. Ha rilevato la Corte territoriale che l'imputato, avendo conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio col rito abbreviato, doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., benché erroneamente dichiarato assente. Con la conseguenza che non trova applicazione la novellata disposizione dell'art. 585, comma 1-bis cod. proc. peri., che aumenta di 15 giorni il termine per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

2. Il difensore di Corrado ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che all'imputato (la cui scelta del rito abbreviato risaliva al 24 settembre 2019), essendo stato dichiarato "assente" nel giudizio di primo grado, era applicabile, in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lds. 10 ottobre 2022, n. 150, la disciplina prevista per il dagli artt. 581, comma 1- quater e 585, comma 1-bis cod. proc. pen.; sicché il termine ordinario per impugnare doveva intendersi prorogato di 15 giorni. Il difensore ha successivamente depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento dei motivi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

2. Risulta dagli atti che la difesa di Angelo Corrado ha proposto appello il 29 novembre 2023 avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 28 febbraio 2023, depositata il 31 luglio 2023 e notificata in pari data al difensore e il 13 ottobre 2023 all'imputato, perciò oltre l'ordinario termine di giorni 45 per impugnare previsto dall'art. 585, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Orbene, l'ordinanza impugnata ha consapevolmente e correttamente condiviso l'ormai conforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208;

Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., R.v. 285332), per il quale "in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comrna 1-quater, cod. proc. pen. (disposizione parzialmente modificata dall'art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l'applicazione al «difensore di ufficio»), che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen."; mentre resta irrilevante la circostanza che l'imputato, nella sentenza di primo grado, sia stato formalmente ma erroneamente indicato come assente.

Ne discende il lineare e logico corollario che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come assente.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore