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Sentenza — n. 41453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls aggravated assault conviction due to prescription expiration while affirming resistance to public official charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal, annulling the conviction for aggravated assault but upholding the charge of resistance to a public official. The appellant argued that the statute of limitations had expired for both crimes, but the court found the interruption periods for the assault charge had not yet run. Consequently, the court annulled the aggravated assault verdict because the limitation period had expired before the appeal decree, while the resistance charge remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 157, secondo comma, cod. pen.; Art. 161, secondo comma, cod. pen.: The statute of limitations for aggravated assault expires when the calculated period, including interruptions and recidiva aggravating factors, has fully elapsed, necessitating annulment of the conviction for that specific charge.

Parole chiave

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statute of limitations aggravated assault resistance to public official recidiva reiterata interruption of prescription annulment without remittal continuation of crimes reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 157, secondo comma, cod. pen.
L'art. 157, secondo comma, cod.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
L'art. 161, secondo comma, cod. pen. stabilisce, per quanto qui interessa, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento maggiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui al precedente art.
Art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen.
Valerio Antonio Pugliese, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria che ha riformato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 585, cod. pen.
Seguendo il perimetro sopra tracciato in ordine alle modalità di calcolo del tempo necessario per la prescrizione, il delitto di cui al capo b) di lesioni aggravate„ prevede una pena, in presenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 585 con riferimento all'art.
Art. 576, cod. pen.
585 con riferimento all'art. 576 in relazione all'art.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Non essendo, infatti, necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 620, lett.
art. 161 cod. pen
Neppure risulta decorso il termine massimo, dovendosi computare un ulteriore aumento di due terzi per l'interruzione ex art. 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
(Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, Freda
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pugliese Valerio Antonio, nato a Reggio Calabria il 06/12/1985 avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in ordine alle lesioni di cui al capo b) e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Valerio Antonio Pugliese, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria che ha riformato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen., confermando nel resto la condanna del predetto in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e di lesioni aggravate (capo b) commessi in Reggio Calabria il 24 marzo 2015. Il Tribunale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti di cui ai capi a) e b) e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, aveva irrogato la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione così ridotta per il rito abbreviato prescelto. Pugliese è, infatti, accusato di aver usato violenza nei confronti di agenti appartenenti alla Sezione Volanti della Questura di Reggio Calabria - due dei quali riportavano lesioni personali -, intervenuti a seguito di segnalazione di una lite occorsa tra due persone.

2. Valerio Antonio Pugliese deduce vizi di motivazione e violazione degli artt.157, 160 e 161 cod. pen. per omessa dichiarazione di prescrizione dei reati. A fronte della decisione di primo grado intervenuta il 24 aprile 2015, il decreto di citazione, primo atto interruttivo successivo, è del 30 marzo 20230-e-ve ritenersi spirato in data precedente il termine di prescrizione di fase.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla dedotta prescrizione del reato di lesioni aggravate di cui al capo b), inammissibile nel resto.

2. Manifestamente infondata risulta la parte del motivo con cui, censurando l'omessa declaratoria di prescrizione di entrambi i reati, reputa che la stessa abbia interessato anche il capo a) di resistenza a pubblico ufficiale. 2.1. Nel caso di specie è stata contestata al ricorrente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale che, seppure con giudizio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta in sentenza, influenzando sia i termini massimi di prescrizione sia quelli intermedi riconnpresi tra il momento in cui è stata adottata la decisione di primo grado (il 24 aprile 2015), e quello in cui è stato emesso il decreto di citazione in appello dell'imputato (30 marzo 2023).

L'art. 157, secondo comma, cod. pen. dispone infatti che, per determinare il tempo necessario per la prescrizione, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per le circostanze ad effetto speciale che, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, ultima parte, cod. pen., si individuano in "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo".Poiché la recidiva può comportare ex art. 99, quarto comma, cod. pen., un aumento di due terzi di pena, rientra nella citata categoria di aggravanti (in questo senso, cfr., per tutte, Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), dovendosene tenere conto nel determinare il tempo necessario a prescrivere. 2.2. In ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo a), i termini non risultano perenti: in ragione della sentenza di primo grado emessa il 24 aprile 2015, gli stessi sarebbero spirati al decorso di otto anni e quattro mesi (cinque anni più due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen.), il 24 agosto 2023, evenienza non verificatasi il 30 marzo 2023, data di emissione del decreto di citazione in appello.

Neppure risulta decorso il termine massimo, dovendosi computare un ulteriore aumento di due terzi per l'interruzione ex art. 161 cod. pen. che deve essere aggiunto agli otto anni e quattro mesi calcolati sulla base di quanto sopra esposto. L'art. 161, secondo comma, cod. pen. stabilisce, per quanto qui interessa, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento maggiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui al precedente art. 99, quarto comma, cod. pen.: norma che, per prevalente giurisprudenza di legittimità, implica che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione (art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;

Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021).

3. Fondata risulta, invece, la parte del ricorso che deduce l'intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui al capo b) di lesioni aggravate. 3.1. Si premette l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, seppure non dedotta in sede di gravame ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 3.2. Seguendo il perimetro sopra tracciato in ordine alle modalità di calcolo del tempo necessario per la prescrizione, il delitto di cui al capo b) di lesioni aggravate„ prevede una pena, in presenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 585 con riferimento all'art. 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen., di quattro anni e sei mesi di reclusione; aumentando detto periodo di due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen. in considerazione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale, il tempo necessario alla prescrizione è individuato in sette anni e sei mesi, spirato il 24 ottobre 2022, data precedente all'emissione del decreto di citazione a giudizio intervenuta solo il 30 marzo 2023.

4. Dal maturato termine di prescrizione discende la necessità di annullare la decisione impugnata in ordine alle contestate lesioni aggravate di cui al capo b), senza che sussista la necessità di un rinvio alla Corte di merito per la rideterminazione della pena. Non essendo, infatti, necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena deve essere rideterminata in mesi quattro di reclusione in ragione della elisione dell'aumento di giorni dieci che il Tribunale aveva ritenuto di irrogare (all'esito della riduzione di un terzo per il rito prescelto partendo dagli originari quindici giorni) per la ritenuta continuazione con il delitto di cui al capo a), reato più grave in ordine al quale è stata determinata la pena base.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni aggravate di cui al capo b) e ridetermina la pena in mesi quattro di