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Sentenza — n. 40619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls expulsion order due to lack of dangerousness assessment under Art. 86 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's expulsion order against two defendants while declaring the remaining appeal inadmissible. The applicants argued that the judge failed to provide specific reasoning regarding their dangerousness as required by Article 86 of the 1990 Decree. The court ruled that without a motivated assessment of dangerousness, the expulsion measure violated statutory requirements, necessitating a new trial on that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 86 d.P.R. 309 del 1990; The measure of security of expulsion requires a specific and motivated judgment on the dangerousness of the accused, and its application without such reasoning constitutes a violation of law.

Parole chiave

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expulsion measure security dangerousness assessment Art. 86 DPR 309 1990 lack of motivation annulment with remittal espulsione giudiziaria inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 86 d.P.R. 309 del 1990
Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990
Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4 comma 2 legge 110 del 1975
art. 86 d.P.R. 309 del 1990
Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 58 del 1995
Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni
58 del 1995 della Corte costituzionale (si rinvia a Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv.
Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega
282883; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amdouni Karim, nato il 05/10/1996 in Tunisia Sakr Mohamed Gamal Shafik, nato il 23/01/2000 in Egitto avverso la sentenza in data 05/03/2024 del G.I.P. del Tribunale di Fermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/03/2024 il G.i.p del Tribunale di Fermo ha applicato nei confronti di Amdouni Karim e di Sakr Mohamed Gamal Shafik ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 quanto ad Amdouni e di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4, comma 2, legge 110 del 1975, quanto a Sakr. Il Giudice ha inoltre applicato ai predetti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Con atti separati ma di speculare contenuto hanno proposto ricorso Amdouni e Sakr. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990. Il Giudice aveva applicato la misura di sicurezza senza formulare al riguardo alcuna motivazione in ordine alla pericolosità dei ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto. Il Giudice non aveva proceduto alla doverosa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. La misura di sicurezza dell'espulsione è stata applicata ai due imputati solo in relazione all'entità della pena irrogata, ma in assenza di un motivato giudizio sulla pericolosità dei predetti, doveroso anche nel caso di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 alla luce della sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale (si rinvia a Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281291).

2. Il secondo motivo è per contro inammissibile, in quanto la deduzione riguardante la mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica è formulata genericamente senza alcuna specifica valutazione dell'inquadrabilità del fatto nelle fattispecie oggetto di contestazione.

3. Su tali basi la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla disposta espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo, con declaratoria di inammissibilità nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo. Dichiara inammissibili nel resto i ric