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Sentenza — n. 33592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove specific evidentiary requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision to revoke bail was based on insufficient evidence regarding his role in a criminal association and an improper application of bail requirements. The Court rejected these claims as generic and unsupported by specific facts, noting that the evidence of the appellant's participation in drug trafficking was clear and sufficient to justify the detention.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 74 d.P.R. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific violation of law or a clear error in the assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal criminal association evidence bail requirements violation court costs award partecipazione al reato aiuto all'evasione di detenuti atti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R.
Artt. 274-275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta dei procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di in all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Battista Pasquale, nato a Caserta il 01/07/1986 avverso la ordinanza del 05/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Mirella Baldascino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha annullato la ordinanza cautelare emessa in data 18 gennaio 2024 nei confronti di Pasquale Battista con la quale è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi provvisori sub A, C, O e Z, confermandola in relazione al reato di cui al capo B (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e mancanza, illogicità della motivazione nonché travisamento della prova decisiva in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, che non va oltre mere affermazioni apodittiche, mancando di attingere l'elemento psicologico della intenzionalità dell'apporto alla organizzazione e ai suoi tini. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274-275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari., risultando in atti gli elementi idonei a superare la presunzione juris tantum di pericolosità sociale e risultando idoneo l'indicato domicilio fuori regione per l'esecuzione degli arresti domiciliari, non necessitando a riguardo un contratto di locazione ed essendo sufficiente quello di comodato a titolo gratuito.

3. Disposta la trattazione scritta dei procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è palesemente generico rispetto alle ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa facente capo a Pasquale Landolfo, essendo individuato - attraverso le captazioni indicate - il ricorrente presente nella abitazione del predetto esponente apicale in servizio di guardia alla piazza di spaccio di Frattaminore - facente capo proprio a quella abitazione - grazie al sistema di video sorveglianza installato presso l'abitazione e dimostrandosi il ricorrente t2gladdetto alla vendita dello stupefacente, anche dopo l'attività di perquisizione svolta dalle forze dell'ordine. Concorda con il dato captativo quello dichiarativo del collaboratore di giustizia Pasquale Cristiano, che indica il ricorrente it come affiliato al gruppo del Landolfo nella gestione della piazza di spaccio.

3. Il secondo motivo è anch'esso palesemente generico non indicando in alcun modo gli elementi che avrebbero giustificato il superamento della vigente presunzione cautelare, anche oltre la quale il Tribunale ha íncensurabilmente rigettato le deduzioni difensive considerando il recente dato temporale (giugno 2022) in uno al grave contesto delinquenziale e alla pervicacia della condotta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di in all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. at